EDILIZIA E URBANISTICA - T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 15-01-2018, n. 254

EDILIZIA E URBANISTICA - T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 15-01-2018, n. 254

Gli interventi consistenti nell'installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi (cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito) possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto quando la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2013, proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Felato, con cui è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tammaro Chiacchio, in Napoli, via dei Mille n. 74;

contro

Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Callisto, con cui è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michelina La Bella, in Napoli, alla via Maria Cristina di Savoia n. 18;

nei confronti di

F.F., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Zarro, con il quale è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Romilda Giuffrè, in Napoli, alla Via Del Parco Margherita n. 3;

per l'annullamento,

previa adozione di idoneo provvedimento cautelare,

della nota prot. n. (...) del 19.11.2012 del Comune di Benevento, di diniego di adozione di un provvedimento sanzionatorio avverso la realizzazione di opere abusive ad opera della controinteressata F.F.; della precedente nota prot. n. (...) del 29.10.2012, avente il medesimo tenore; nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente conseguente o, comunque, correlato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Benevento e di F.F.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza smaltimento del giorno 13 dicembre 2017 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

1) Parte ricorrente ha formulato, in data 19/10/2012 e successivamente in data 9.11.2012, due richieste al Comune di Benevento, chiedendo l'applicazione della sanzione edilizia della demolizione per due opere realizzate dalla vicina, ritenendole prive di un idoneo titolo abilitativo edilizio.

In particolare, si tratta di opere realizzate da F.F. in base:

- alla D.I.A. (prot. n. (...)), presentata per la realizzazione di un "pergolato autoportante in legno lamellare" delle dimensioni di "circa 5 x 6,5 mt", sull'assunto che si trattasse di un intervento di manutenzione straordinaria;

alla S.C.I.A. (prot. n. (...)) avente a oggetto il montaggio, su altro terrazzo della medesima unità immobiliare, di una ulteriore "tettoia in legno lamellare prefabbricata" (mt 5,54 di lunghezza x mt. 2,80 di altezza).

Il Comune intimato, con le note prot. n. (...) del 29.10.2012 e prot. n. (...) del 19.11.2012, ha invece escluso che le opere in questione potessero dirsi abusive, ritenendo i titoli abilitativi presentati idonei alla loro realizzazione.

Parte ricorrente ha impugnato le suindicate note, asserendo che le opere effettivamente realizzate da F.F. necessitassero del permesso di costruire e, pertanto, risultassero allo stato abusive.

Si sono costituiti in giudizio il Comune intimato e F.F., resistendo al ricorso.

Motivi della decisione

1) Il ricorso deve essere accolto.

Le opere in questione necessitano effettivamente di un permesso di costruire, atteso che le stesse, per la loro conformazione vanno a determinare un aumento del carico urbanistico.

In particolare, il "pergolato autoportante in legno lamellare" delle dimensioni di "circa 5 x 6,5 mt" per la realizzazione del quale è stata presentata la D.I.A. prot. n. (...), costituisce in realtà una tettoia vera e propria, con tanto di copertura con tegole.

Il Collegio, aderisce alla giurisprudenza di questo T.A.R. secondo cui gli interventi consistenti nell'installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi (cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito) possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto quando la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono. Tali strutture non possono invece ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando abbiano dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell'edificio (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 27 aprile 2001, n. 2313; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 13 gennaio 2011, n. 84; Cons. Stato Sez. VI, 15-11-2017, n. 5283; Cons. Stato Sez. VI, 16-02-2017, n. 694).

In quest'ultimo caso, la realizzazione di una tettoia, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, nella misura in cui realizza "l'inserimento di nuovi elementi ed impianti", ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma primo, lettera c), dello stesso D.P.R. laddove comporti una modifica del prospetto del fabbricato cui accede.

Nel caso di specie le tettorie realizzate, come risulta anche dalle foto allegate, hanno rilevanti dimensioni e comportano la modifica dei prospetti e l'aumento del carico urbanistico, risultando, pertanto, assoggettate al regime del permesso di costruire.

3) Il ricorso deve, quindi, essere accolto e le note impugnate devono essere annullate, per cui, conseguentemente, l'amministrazione dovrà ripronunciarsi tenendo conto dell'effetto conformativo della presente pronuncia.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

La possibile esistenza dei dubbi interpretativi in ordine al titolo abilitativo edilizio necessario per la realizzazione delle opere in questione comporta la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese di giudizio, ad eccezione del contributo unificato versato, al cui rimborso in favore del ricorrente è tenuto ex lege il Comune di Benevento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF

Sergio Zeuli, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore


Avv. Francesco Botta

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